Condizionatore e climatizzatore sono la stessa cosa?

Contrariamente a quanto molti pensano, condizionatore e climatizzatore sono due dispositivi distinti e con caratteristiche diverse.

Il condizionatore controlla la temperatura dell’ambiente, il livello di circolazione e l’umidità nell’aria.

Il climatizzatore invece, oltre a regolare in autonomia queste funzioni, filtra l’aria eliminando una grossa percentuale di polveri sottili che fluttuano nell’ambiente in cui viene installato lo split.

Il climatizzatore può essere inoltre utilizzato anche in modalità riscaldamento (in questo caso viene anche detto pompa di calore).

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H2 ready

tecnologia H2 ready

L’idrogeno rappresenta la chiave per entrare nel mondo delle energie pulite e rivoluzionerà il modo in cui utilizzeremo i nostri sistemi di riscaldamento.

L’idrogeno, usato come combustibile, non rilascia nell’ambiente emissioni di CO₂ e per questo motivo, in particolare negli edifici, in futuro rivestirà un ruolo di fondamentale importanza, insieme alle pompe di calore elettriche.

Diverse aziende si sono impegnate a garantire un comfort sostenibile, credendo nella transizione energetica garantita dall’idrogeno ed hanno sviluppato nuove caldaie sempre più efficienti e soprattutto pronte per queste nuova fonte di energia.

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Valvole termostatiche

valvola termostatica

La valvola termostatica è una manopola di piccole dimensioni che, per usufruire delle detrazioni fiscali, deve essere installata su tutti i caloriferi.

La funzione della valvola termostatica è quella di regolare il flusso dell’acqua, in funzione alla temperatura desiderata nella stanza.

Montandole in tutti i caloriferi di casa, permette di avere una temperatura diversa in ogni singolo ambiente e di ottenere il massimo comfort e risparmio.

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Cronotermostato

Il cronotermostato è un utile strumento che ha una duplice funzione:

  • creare una programmazione oraria o giornaliera dell’accensione della caldaia;
  • mantenere la temperatura sempre costante nell’ambiente domestico.

Oggi, per usufruire delle detrazioni fiscali, è necessario montare assieme alla caldaia il termostato modulante (o evoluto) che calcola anche la rapidità con cui si raggiunge la temperatura desiderata modulando, appunto, la temperatura di mandata della caldaia.

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Potenza della caldaia

potenza della caldaia

Solitamente la potenza della vecchia caldaia è adeguata all’impianto esistente ma, a volte, potrebbe non essere del tutto vero.

In funzione al numero dei termosifoni viene installata una caldaia il cui standard per le utenze domestiche solitamente è 24 kw, 30 kw oppure 35 kw, capita però che in alcuni casi la caldaia sia sottodimensionata o anche sovradimensionata.

Prima di sostituire la vecchia caldaia con una più potente, bisogna sapere che non è sempre possibile: il nuovo generatore installato non può infatti superare per più del 10% la potenza della caldaia esistente.

Per poter incrementare la potenza occorre la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento da parte di un termotecnico che lo certifichi ai sensi della norma UNI 12831.

Il ridimensionamento della caldaia nel caso in cui la vecchia sia più potente del necessario, si può invece eseguire liberamente.

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Come scegliere la caldaia

come scegliere la caldaia?

Nella scelta di una nuova caldaia bisogna necessariamente tenere in considerazione più elementi, al fine di ottenere il massimo del comfort, sia per quanto riguarda l’acqua calda sanitaria che per quanto riguarda l’acqua tecnica nel circuito di riscaldamento.

Esistono diverse tipologie di caldaie con una portata d’acqua sanitaria differente a seconda dell’utilizzo per cui sono progettate:

  • le caldaie con boiler soddisfano chi ha un elevato consumo di acqua (famiglie numerose, doppi servizi, magari situati lontano dalla caldaia o, banalmente, presenza di vasca idromassaggio);
  • le caldaie con micro boiler integrato, che vanno bene per chi cerca un comfort elevato, anche in presenza di consumi ridotti;
  • le caldaie “rapide”, che servono invece a chi ha i sanitari posizionati vicino alla caldaia.

Per quanto riguarda l’acqua tecnica invece, bisogna fare riferimento ai kw della caldaia esistente.

Esistono caldaie con potenze diverse (gli standard per le utenze domestiche sono 24 kw – 30 kw – 35 kw) in funzione al numero dei termosifoni.

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Come funziona una caldaia a condensazione

Nella caldaia a condensazione l’acqua viene scaldata tramite il calore della combustione, come nelle caldaie tradizionali.

Esiste però una sostanziale differenza fra le due tecnologie: mentre la caldaia tradizionale scarica in canna fumaria gran parte del calore prodotto dalla combustione del gas, la caldaia a condensazione sfrutta anche il calore dei fumi della combustione.

I fumi vengono infatti convogliati all’interno dello scambiatore primario dove i gas, dopo essersi raffreddatie aver ceduto il loro calore, si trasformano in condensa e vengono scaricati dalla caldaia.

Il calore così recuperato contribuisce a scaldare più velocemente l’acqua e a ridurre di un 20% il consumo di gas.

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DETRAZIONI FISCALI

detrazioni fiscali

Quali sono le agevolazioni per l’efficientamento energetico attualmente in vigore e come si ottengono

L’agevolazione fiscale prevista per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici (“ecobonus”), è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della Legge 296/2006 ed è attualmente disciplinata dall’articolo 14 del Decreto Legge 63/2013.

Cos’è l’ecobonus?

L’ecobonus consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e in base all’anno in cui lo stesso è stato effettuato.

Scadenze

Sulla Gazzetta Ufficiale n.310 del 31-12-2021 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) che proroga le condizioni di accesso ai benefici fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

La detrazione Irpef e Ires del 65% o 50% per efficientamento energetico è quindi confermata fino al 31 dicembre 2024, mentre è sospesa la facoltà di usufruire di queste detrazioni fiscali, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari.

Per usufruire dell’ecobonus è indispensabile che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali e può quindi essere richiesto per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Interventi ammessi

Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta invece nella misura del 50%.

Detrazione al 50% (bonus casa)

Il già citato articolo 14 del Decreto Legge 63/2013, in particolare, prevede che la detrazione sia ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di:

  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale, dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (spetta, invece, la maggiore detrazione del 65% se le caldaie, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti).

Sono invece esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

Detrazione al 65%

Si applica invece la detrazione del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Chi può usufruirne

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti (sia residenti che non), titolari di qualsiasi tipologia di reddito.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Il beneficio spetta a chi possiede o detiene, in base a un titolo idoneo, l’immobile oggetto di intervento:

  • il proprietario o il nudo proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • l’inquilino o il comodatario dell’immobile;
  • i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce;
  • coloro che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
  • il convivente di fatto;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il promissario acquirente.

L’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi e ai conviventi di fatto, opera soltanto per i lavori eseguiti su immobili nei quali la convivenza può esplicarsi, ma non per quelli effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

La disciplina completa è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate

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